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Sez. 3, Sentenza n. 1459 del 11/05/1968 (Rv. 333112 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI- ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - MANCATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO SUCCESSIVO - INTERROGATORIO E GIURAMENTO DECISORIO - DEFERIMENTO DAL TERZO PIGNORATO AL DEBITORE ESECUTATO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333112-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI- ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - MANCATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO SUCCESSIVO - INTERROGATORIO E GIURAMENTO DECISORIO - DEFERIMENTO DAL TERZO PIGNORATO AL DEBITORE ESECUTATO - INAMMISSIBILITA.*

Poiche nel giudizio di cognizione, instaurato ai sensi dell'art. 548 cod.proc.civ., il creditore procedente agisce contro il terzo pignorato jure proprio e non utendo juribus del proprio debitore, debbono ritenersi inammissibili prove per interrogatorio e per giuramento decisorio, deferite dal terzo pignorato al debitore esecutato, a dimostrazione dell'inesistenza del credito di questi, per l'esigenza di evitare fraudolente collusioni fra debitore e terzo, in danno del creditore procedente. (V. N.1984-67, massima n.328996, 1498-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)