Sez. 3, Sentenza n. 1459 del 11/05/1968 (Rv. 333112 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI- ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - MANCATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO SUCCESSIVO - INTERROGATORIO E GIURAMENTO DECISORIO - DEFERIMENTO DAL TERZO PIGNORATO AL DEBITORE ESECUTATO - INAMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI- ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - MANCATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO SUCCESSIVO - INTERROGATORIO E GIURAMENTO DECISORIO - DEFERIMENTO DAL TERZO PIGNORATO AL DEBITORE ESECUTATO - INAMMISSIBILITA.*
Poiche nel giudizio di cognizione, instaurato ai sensi dell'art. 548 cod.proc.civ., il creditore procedente agisce contro il terzo pignorato jure proprio e non utendo juribus del proprio debitore, debbono ritenersi inammissibili prove per interrogatorio e per giuramento decisorio, deferite dal terzo pignorato al debitore esecutato, a dimostrazione dell'inesistenza del credito di questi, per l'esigenza di evitare fraudolente collusioni fra debitore e terzo, in danno del creditore procedente. (V. N.1984-67, massima n.328996, 1498-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)