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Sez. L, Sentenza n. 2800 del 23/04/1983 (Rv. 427713 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - CREDITO VERSO IL TERZO INERENTE AD UN RAPPORTO EX ART. 409 COD. PROC. CIV. - GIUDIZIO SULLA MANCATA O CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 618 BIS COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427713-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - CREDITO VERSO IL TERZO INERENTE AD UN RAPPORTO EX ART. 409 COD. PROC. CIV. - GIUDIZIO SULLA MANCATA O CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 618 BIS COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

Il giudizio sulla (mancata o contestata) dichiarazione del terzo pignorato in Sede esecutiva dà luogo ad un normale giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo e distinto sia rispetto al procedimento esecutivo nel quale pure incidentalmente si innesta, sia rispetto all'eventuale opposizione all'esecuzione promossa dal debitore, con la conseguenza che relativamente ad esso non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 618 bis cod. proc. civ., ove il credito che si assume esistente presso il terzo inerisca ad un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 409 cod. proc. civ., posto che la suddetta disposizione estende le nuove norme sul rito del lavoro ai soli giudizi di opposizione ex art. 615 e 617 dello stesso codice, ma, trattandosi esclusivamente di stabilire l'appartenenza del credito nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitore, si applicano le ordinarie regole di Competenza. (V 476/76, mass 379129; (V 1459/68, mass n 333112).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)