Sez. 3, Sentenza n. 2384 del 11/04/1985 (Rv. 440241 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO ESISTENTE TRA IL DEBITORE ESECUTATO ED IL TERZO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO O DI PRESTAZIONE D'OPERA CONTINUATIVA E COORDINATA TRA IL TERZO ED IL DEBITORE ESECUTATO - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO ESISTENTE TRA IL DEBITORE ESECUTATO ED IL TERZO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO O DI PRESTAZIONE D'OPERA CONTINUATIVA E COORDINATA TRA IL TERZO ED IL DEBITORE ESECUTATO - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*
Nell'espropriazione forzata presso terzi, la causa iniziata, su istanza del creditore pignorante, ex art. 548 cod. proc. civ., in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, concerne l'accertamento del rapporto obbligatorio esistente tra il debitore esecutato e il terzo, con la conseguenza che è il valore e la natura di tale rapporto a costituire il criterio per la Determinazione del giudice competente sulla causa incidentalmente insorta nel processo di esecuzione, in applicazione delle norme sulla Competenza secondo i criteri del valore e della materia. Pertanto, ove tra il terzo e il debitore esecutato si configura un rapporto di lavoro o di prestazione d'opera continuativa e coordinata, la relativa causa incidentalmente insorta a norma dell'art. 548 nel processo esecutivo è attinente a un rapporto previsto dall'art. 409 cod. proc. civ., con la conseguenza che al suo riguardo va dichiarata la Competenza del pretore quale giudice del lavoro. (V 6376/80, mass n 410120; (V 5798/79, mass n 402444; (V 476/76, mass n 379129; (V 2443/72, mass n 359903; (V 1459/68, mass n 333112; (Conf 4246/83, mass n 429178; (Conf 2080/83, mass n 426938; (contra 4323/83, mass n 429223; (contra 2800/83, mass n 427713).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)