Sez. 3, Sentenza n. 1420 del 14/04/1975 (Rv. 374980 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - ERRORE DI CALCOLO - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - ERRORE MATERIALE DI CONTEGGIO - PROCEDURA DI CORREZIONE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - ERRORE DI CALCOLO - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - ERRORE MATERIALE DI CONTEGGIO - PROCEDURA DI CORREZIONE - NECESSITA.*
L'errore di calcolo del giudice di merito, che non sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato (ipotesi in cui l'errore si risolve in un vizio logico della motivazione), ma sia meramente materiale, e consista cioe in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche, sulla base di presupposti numerici esattamente determinati, deve farsi valere non mediante ricorso per Cassazione, ma con l'apposita procedura prevista per la correzione degli errori materiali dagli artt 287 e 288 cod proc civ. (Conf 1397/72, mass n 357984).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)