Sez. 5, Sentenza n. 10134 del 28/04/2010 (Rv. 613192 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Fabbricati non iscritti in catasto classificabili nella categoria D - Criteri di valutazione - Riferimento alle sole opere murarie - Esclusione - Valutazione del valore anche degli impianti - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, la base imponibile dei fabbricati classificabili nella categoria D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (nel caso di specie, un immobile destinato ad hotel), va determinata con riferimento al valore dell'immobile, inteso non solo come opera muraria, ma come complesso immobiliare e, quindi, con l'inclusione anche del valore degli impianti essendo il presupposto impositivo collegato alla destinazione urbanistica, oltre che alla funzionabilità complessiva, dell'immobile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)