Sez. L, Sentenza n. 2782 del 21/04/1986 (Rv. 445825 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO NELLE RETRIBUZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO - SETTIMANA LAVORATIVA INFERIORE ALLE QUARANTOTTO ORE - INDIVIDUAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO NELLE RETRIBUZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO - SETTIMANA LAVORATIVA INFERIORE ALLE QUARANTOTTO ORE - INDIVIDUAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO - CRITERI.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legge 5 luglio 1971 n. 431 (che prevede la concessione di uno sgravio contributivo sulle retribuzioni dei lavoratori al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in Mancanza, dalla legge) il problema dell'individuazione del lavoro straordinario, nel caso in cui la contrattazione collettiva fissi per la settimana lavorativa un limite più favorevole di quello di quarantotto ore (R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692) va risolto esclusivamente alla stregua dell'interpretazione delle Disposizioni collettive in tema di definizione del lavoro straordinario, atteso che alla nozione legale di tale lavoro è dalla norma suddetta attribuita una funzione meramente sussidiaria. In tale indagine interpretativa, va in particolare considerato che l'attribuzione ai lavoratori di un maggior compenso per le ore lavorative eccedenti una determinata misura ma sempre al di sotto del limite legale (nella specie, per le ore fra la quarantesima e la quarantottesima) non è sufficiente per conferire a tale lavoro (cosiddetto in prolungamento di orario) carattere straordinario (al pari del lavoro - espressamente definito tale anche dalla contrattazione collettiva - reso oltre la quarantottesima ora), specialmente se detta prestazione lavorativa (fra la quarantesima e la quarantottesima ora) non rivesta carattere di eccezionalità e sia obbligatoria invece che facoltativa. (V 3690/85, mass n 441275; (V 6322/84, mass 437932; (V 6022/83, mass n 430827; (V 2511/82, mass n 420378; (V 5001/81, mass n 415782).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 431 art. 1, Legge 04/08/1971 num. 590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)