Sez. L, Sentenza n. 6022 del 14/10/1983 (Rv. 430827 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIMITI DELLA GIORNATA E DELLA SETTIMANA LAVORATIVA FISSATI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN MISURA PIÙ FAVOREVOLE DI QUELLI LEGALI - LAVORO STRAORDINARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DI DETTA CONTRATTAZIONE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI - LIMITI DELLA GIORNATA E DELLA SETTIMANA LAVORATIVA FISSATI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN MISURA PIÙ FAVOREVOLE DI QUELLI LEGALI - LAVORO STRAORDINARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DI DETTA CONTRATTAZIONE - NECESSITÀ.*
Ai fini dell'applicazione delle norme che prevedono la concessione di sgravi contributivi sulle retribuzioni dei lavoratori "al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in Mancanza, dalla legge", il problema della individuazione del lavoro straordinario, nel caso in cui la contrattazione collettiva fissi per la giornata e la settimana lavorativa dei limiti più favorevoli di quelli di otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali (R.d. legge 15 marzo 1923 n. 692), va risolto esclusivamente alla stregua dell'interpretazione delle Disposizioni collettive in tema di definizione del lavoro straordinario, atteso che alla nozione legale di tale lavoro dette norme attribuiscono una funzione meramente sussidiaria. In tale indagine interpretativa, mentre deve prescindersi dall'accertamento del carattere usurante o meno della prestazione lavorativa svolta al di sotto dei limiti legali suindicati, va considerato che la attribuzione ai lavoratori di un maggior compenso per le ore lavorative eccedenti una determinata misura (ma sempre al di sotto del limite legale) non è sufficiente per conferire a tale lavoro (cosiddetto supplementare) carattere straordinario, specialmente se detta prestazione lavorativa sia obbligatoria invece che facoltativa. (Conf 722/83, mass nn 425465 425464; (Conf 2608/82, mass n 420459; (Conf 2511/82, mass n 420378; (Conf 5001/81, mass n 415782).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Decreto Legge 05/07/1971 num. 431 art. 1, Legge 04/08/1971 num. 590, Decreto Legge 01/07/1972 num. 286, Legge 08/08/1972 num. 463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)