Sez. 5 - , Sentenza n. 30902 del 27/11/2019 (Rv. 656082 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Benefici per l’acquisto della prima casa - Superficie utile complessiva ex d.m. n. 1072 del 1969 - Locale deposito - Inclusione - Fondamento - Applicabilità dell’art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l'acquisto della cd. prima casa ai sensi dell'art. 1, comma 2, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione applicabile "ratione temporis", va computato nella "superficie utile complessiva" ex art. 6 del D.M. n. 1072 del 1969 anche il locale deposito, rilevando il parametro della utilizzabilità (ossia della potenzialità abitativa) degli ambienti, indipendentemente dalla loro utilizzabilità, senza che possa trovare applicazione l'innovazione del citato art. 1, comma 2, della tariffa, intervenuta con l'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 23 del 2011, che individua gli immobili di lusso sulla base del classamento catastale, in quanto non avente efficacia retroattiva, perché introduttiva di una diversa fattispecie e applicabile perciò ai soli atti negoziali successivi alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2014).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR art. 5 com. 1, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/08/1969 num. 1072 art. 6, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)