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Sez. 5 - , Sentenza n. 14964 del 08/06/2018 (Rv. 649367 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Benefici per l’acquisto della prima casa – Art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 – Irretroattività – Limiti – Incidenza ai fini sanzionatori – Immediata rilevanza – Portata.
Stato
decisa il 2018-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649367-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema d'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, l'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 23 del 2011, che, nel sostituire l'art. 1, comma 2, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ha identificato gli immobili non di lusso, cui applicare l'imposta agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2014), può tuttavia spiegare effetti ai fini sanzionatori, in applicazione del principio del "favor rei", posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta mendace, che prima integrava una violazione fiscale, non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, DM min. EFI 02/08/1969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)