Sez. U, Ordinanza n. 24671 del 24/11/2009 (Rv. 610130 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Professionista incaricato da una società partecipata da ente locale di redigere stime di congruità per l'acquisto di quote sociali - Azione di responsabilità per danno erariale derivato da detto acquisto - Devoluzione alla Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
È devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti la cognizione dell'azione di responsabilità per danno erariale proposta nei confronti del professionista incaricato da una società per azioni partecipata da ente locale (nella specie, partecipazione maggioritaria del Comune di Ancona) di redigere delle stime di congruità (delle quali si contesta l'eccessiva discordanza tra loro) del prezzo di acquisto delle quote sociali di una compagine societaria titolare di area edificabile, giacché il professionista, tramite l'evidenziata attività, si è inserito nel procedimento deliberativo ed esecutivo dell'acquisto di dette quote da parte della società partecipata, risultando così integrati gli estremi del rapporto di servizio con l'Amministrazione, il quale ricorre ogni qual volta un soggetto, altrimenti estraneo all'Amministrazione stessa, venga investito del compimento in sua vece di un'attività, senza che a tal fine rilevi la natura pubblica o privata del soggetto medesimo o la fonte dell'investitura, che può scaturire da un provvedimento, da un contratto o anche da un mero fatto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 07/12/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 07/12/1934 num. 1214 art. 52, Costituzione art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)