Sez. 5, Sentenza n. 10812 del 05/05/2010 (Rv. 613284 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Rettifica con metodo analitico - Impugnazione del relativo avviso - Commissione tributaria - Potere di determinazione del reddito con metodo induttivo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la commissione tributaria adita per l'annullamento dell'avviso di rettifica del reddito di compresa, individuato dall'Amministrazione finanziaria con metodo analitico, ex art. 39, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, non può procedere alla determinazione induttiva dell'utile di gestione, atteso che il giudice, investito del sindacato sulla legittimità di un accertamento tributario, può soltanto verificare la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il potere dell'Ufficio in concreto esercitato, senza potersi ad esso sostituire nell'esercizio di un potere diverso, spettante all'amministrazione attiva, del quale vengano in ipotesi riconosciute sussistenti le condizioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in presenza di accertamento analitico dell'Ufficio, aveva operato il cumulo dell'intero reddito e poi, con tecnica induttiva, determinato in base ad una percentuale ed in misura forfetaria i ricavi).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)