Sez. 1, Sentenza n. 6112 del 18/06/1999 (Rv. 527658 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudice tributario - Potere di operare un accertamento analitico in sostituzione di quello induttivo compiuto dall'Ufficio - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il giudice non può operare un accertamento analitico in sostituzione di quello induttivo compiuto dall'Ufficio. Infatti, il giudice, investito del sindacato sulla legittimità di un accertamento tributario, può e deve verificare la sussistenza o meno (in funzione della conformità alle previsioni normative di riferimento) dei presupposti idonei a legittimare il potere dell'Ufficio in concreto esercitato, valutando a tal fine le circostanze di fatto prospettate dalle parti nonché gli elementi di prova dalle stesse offerti, senza peraltro sostituirsi all'Ufficio nell'esercizio di un potere diverso, spettante all'amministrazione attiva, del quale vengano in ipotesi riconosciute sussistenti le condizioni.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)