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Sez. 1, Sentenza n. 1793 del 22/05/1969 (Rv. 340862 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DISCONOSCIMENTO - IN GENERE - FORMA - IMPUGNATIVA SPECIFICA E DETERMINATA - DEDUZIONE DIFENSIVA - IDONEITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340862-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DISCONOSCIMENTO - IN GENERE - FORMA - IMPUGNATIVA SPECIFICA E DETERMINATA - DEDUZIONE DIFENSIVA - IDONEITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Per il disconoscimento delle scritture private prodotte in giudizio e necessaria un'impugnazione specifica e chiaramente determinata. Costituisce giudizio di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, il convincimento del giudice di merito circa l'inidoneita di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi di tale disconoscimento. (nella specie, il giudice di merito aveva escluso che l'affermazione dei debitori secondo la quale i documenti prodotti a prova del credito 'non li riguardavanò sostanziasse un'effettiva impugnazione dei medesimi. La suprema Corte ha confermato tale pronunzia, enunziando i principi di cui in massima). (V. 3527-68, massima n.336688 1332-67, massima n. 327910 654-66, massima n.321293 837-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)