Sez. 4, Sentenza n. 1791 del 25/10/1966 Ud. (dep. 18/02/1967) Rv. 103504 - 01
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - IN GENERE - RELAZIONE TRA SENTENZA ED ACCUSA CONTESTATA - DIVERSITA DI ELEMENTI ESSENZIALI RISPETTO AL FATTO CONTESTATO - COSTITUISCE FATTO DIVERSO - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - OMISSIONE - NULLITA.*
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - IN GENERE - RELAZIONE TRA SENTENZA ED ACCUSA CONTESTATA - DIVERSITA DI ELEMENTI ESSENZIALI RISPETTO AL FATTO CONTESTATO - COSTITUISCE FATTO DIVERSO - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - OMISSIONE - NULLITA.*
Il giudice, che in Sede di dibattimento ritenga che non siano stati contestati alcuni degli elementi essenziali del fatto, per cui questo puo considerarsi sostanzialmente diverso, non puo giudicare nemmeno sugli elementi contestati, ma deve rimettere gli Atti al PM perche provveda a chiarificare il capo di accusa in base alle nuove risultanze. La violazione di tale principio comporta la nullita assoluta ed insanabile (in relazione all'art 185 n 2 cod proc pen), rilevabile, come tale, in ogni stato e grado del procedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)