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Sez. L, Sentenza n. 16263 del 19/08/2004 (Rv. 576770 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Di dirigente - Disciplina limitativa dei licenziamenti - Applicabilità - Esclusione - Giustificatezza del licenziamento - Equiparabilità alla nozione legale di giustificato motivo - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova incombente sul datore di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576770-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt.1 e 3 della legge n.604 del 1966.Inoltre, la nozione di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento di cui all'art.3 della Legge n.604 del 1966. Tuttavia, in sede di verifica (ad opera del collegio arbitrale previsto dalla contrattazione collettiva o dell'autorità giudiziaria) della sussistenza di un'idonea giustificazione a base del licenziamento con preavviso di un dirigente industriale, spetta pur sempre al datore di lavoro, che intenda essere esonerato dall'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, dimostrare la veridicità e la fondatezza dei motivi da lui addotti nonché la loro idoneità a giustificare il recesso.(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato, ritenendola congruamente motivata, la sentenza di seconde cure, che, in conformità con la decisione di primo grado, aveva escluso che fosse stata allegata dalla società datrice di lavoro una adeguata giustificazione del licenziamento del dirigente appellato, giudicando irrilevante a tal fine la deliberazione dei soci di porre in liquidazione la società, in quanto risalente ad oltre due mesi prima della decisione di risolvere il rapporto in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/06/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/06/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/06/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)