Sez. 2, Sentenza n. 20312 del 15/10/2004 (Rv. 577712 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Biologi iscritti nell'elenco speciale dei pubblici impiegati ex art.2 legge 396/67 - Richiesta al Consiglio dell'ordine dei biologi di iscrizione all'albo ex art.8 stessa legge - Diritto all'iscrizione "ex lege", giusta disposto dell'art.4 D.Lgs. 502/92 - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE
L'art.4 della legge n.502 del 1992 - che ha esteso anche al restante personale del Servizio sanitario nazionale le disposizioni introdotte dal d.P.R. 761/79 per il personale medico dipendente dal medesimo servizio - non ha configurato una situazione di diritto soggettivo perfetto all'iscrizione automatica all'albo professionale (nella specie, dei biologi), restando per converso necessaria la prova, da parte del richiedente, della effettiva possibilità di svolgere la libera professione intramurale.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)