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Sez. L, Sentenza n. 11710 del 10/11/1995 (Rv. 494610 - 01)

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE | Enti ecclesiastici - Esercizio di attività ospedaliera - Rapporti di lavoro con i dipendenti - Natura privatistica - Inclusione dell'ospedale nella programmazione ospedaliera - Influenza - Esclusione - Disciplina ex art. 2103 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494610-01

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE

I rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera hanno natura privatistica anche nel caso in cui l'ospedale di cui trattasi sia stato classificato tra quelli soggetti alla programmazione ospedaliera, atteso che tale circostanza, in difetto di disposizioni espresse in tal senso, non comporta di per sè l'applicazione ai rapporti stessi dei principi dell'ordinamento del personale ospedaliero pubblico, ivi compreso quello concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso, e non preclude, di conseguenza, l'operatività delle disposizioni dettate dall'art. 2103 cod. civ. in tema di promozione automatica alla qualifica superiore del dipendente per avvenuto esercizio di fatto delle correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla legge; infatti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'attività ospedaliera non hanno - in difetto di espressa qualificazione in tal senso sulla base di apposito decreto, emesso, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, dal presidente della Regione, su delibera della Giunta regionale, sentito il Consiglio Provinciale della Sanità - qualità di enti ospedalieri, e cioè di enti pubblici non economici, ancorché abbiano ottenuto la classificazione del loro ospedale fra quelli soggetti a programmazione o l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale a quelli del personale degli enti ospedalieri.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 848 art. 5, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)