Sez. L, Sentenza n. 6549 del 16/07/1997 (Rv. 506074 - 01)
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE | Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti - Esercizio di attività ospedaliera - Classificazione dell'ospedale ex art. 1 legge n. 132 del 1968 - Equiparazione del personale sanitario a quello pubblico ex art. 129 d.P.R. n. 130 del 1969 e 25 d.P.R. n. 761 del 1979 - Applicazione integrale della disciplina del lavoro privato - Esclusione - Promozione alle qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ. - Inapplicabilità - Fattispecie.
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE
Le norme e i principi che regolano il lavoro privato non trovano integrale applicazione nella disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercitanti l'attività ospedaliera e classificati in una delle categorie di cui agli artt. 20 e segg. legge 12 febbraio 1968 n. 132, e specificamente nel rapporto del personale sanitario degli enti che abbiano ottenuto dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali amministrati da enti ospedalieri pubblici, in base al rispetto delle disposizioni della legge n. 132/1968 e previo adeguamento del proprio ordinamento del personale, nei limiti della compatibilità, alle disposizioni del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (come richiesto dal relativo art. 25). In particolare, questo adeguamento comporta la ricezione del principio del pubblico impiego del conferimento dei posti disponibili solo mediante pubblico concorso - a garanzia della parità di trattamento di personale equiparato a quello pubblico e della affidabilità ed uniformità dell'assistenza pubblica ospedaliera - e di conseguenza è inapplicabile il principio di cui all'art. 2103 cod. civ., sugli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni di qualifica superiore a quella di inquadramento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di un medico dell'Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma - il cui regolamento del personale prevede per la copertura dei posti solo il pubblico concorso - di attribuzione della qualifica di primario in base allo svolgimento per incarico delle relative mansioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 43 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 129, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 25, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 9, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)