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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4514 del 14/02/2019 (Rv. 652729 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Decreto di chiusura del fallimento non ancora definitivo al momento della notifica del relativo ricorso - Legittimazione processuale del curatore fallimentare - Sussistenza - Subingresso del fallito nel giudizio pendente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652729-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio di cassazione, sussiste la legittimazione processuale del curatore fallimentare se, al momento della notifica del ricorso, il decreto di chiusura del fallimento non sia ancora definitivo; così come nell'ipotesi in cui la legittimazione del curatore venga meno nella pendenza del giudizio, in quanto in esso non trovano applicazione gli artt. 299 e 300 c.p.c., nè trova applicazione il principio generale secondo cui la chiusura del fallimento fa cessare la legittimazione processuale del curatore, con il conseguente sub ingresso del fallito, tornato "in bonis", nei procedimenti pendenti al momento della chiusura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)