Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17008 del 09/07/2013 (Rv. 627104 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Contenzioso tributario - Sentenza pronunciata dopo detta chiusura - Legittimazione passiva al ricorso per cassazione - Spettanza - Al fallito tornato "in bonis" - Notifica al curatore - Responsabilità aggravata dell'Amministrazione ex art. 96 cod. proc. civ. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE
La chiusura del fallimento di una società priva il curatore della capacità di stare in giudizio, sicché la legittimazione passiva, rispetto al ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dopo tale evento, spetta alla società tornata "in bonis". (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità aggravata dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., invocata dall'ex curatore fallimentare erroneamente evocato nel giudizio di legittimità, e che tuttavia aveva a suo tempo impugnato l'avviso di accertamento tributario notificatogli ad oggetto di causa, cui era seguita definizione del relativo giudizio con il non luogo a procedere per chiusura del fallimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)