Sez. 2, Sentenza n. 275 del 05/02/1972 (Rv. 356110 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA- SOTTOSCRIZIONE - CROCE - SEGNO - VALIDITA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA- SOTTOSCRIZIONE - CROCE - SEGNO - VALIDITA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Per la validita di una scrittura privata e necessaria la sottoscrizione delle parti, a cui non si puo sostituire il segno di Croce di un analfabeta, nemmeno se questo venga apposto alla presenza di testimoni. Ne uno scritto crocesegnato puo essere preso in considerazione ai fini e per gli effetti di cui all'art 2724 n 1 cod civ: perche possa configurarsi il principio di prova scritta, difatti, e quanto meno necessario accertare l'imputabilita della provenienza a colui che e soggetto del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, accertamento questo che non si rileva quando lo scritto e, per l'appunto, soltanto crocesegnato. (V 2212'68, mass n 334434; 594'68, mass n 331726).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)