Sez. 5 - , Sentenza n. 12737 del 17/02/2020 Ud. (dep. 22/04/2020) Rv. 278863 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Trascrizione - Prosecuzione del giudizio in attesa del deposito dell'elaborato - Legittimità - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche, la trascrizione delle stesse, anche quella effettuata nelle forme della perizia, non costituisce prova diretta di una conversazione, ma deve essere considerata solo come un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica e può svolgersi, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, contemporaneamente all'assunzione delle prove.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)