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Sez. 6, Sentenza n. 9161 del 28/01/2025 Cc. (dep. 05/03/2025) Rv. 287703-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Ordinanza di differimento dell'udienza preliminare in funzione della trascrizione peritale delle intercettazioni - Abnormità - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287703-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

Non è abnorme, in quanto non esula dai poteri riconosciuti "ex lege" e non determina una stasi irreversibile del processo, ma comporta un mero ritardo nella definizione della fase, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, che abbia ritenuto di disporre perizia per la trascrizione delle intercettazioni, erroneamente differisce la trattazione della medesima udienza in attesa del deposito dell'elaborato peritale, posto che la prova è costituita dalle

registrazioni delle conversazioni, cui le parti hanno libero accesso, con conseguente esclusione di qualsiasi lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)