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Sez. 6 - , Sentenza n. 46007 del 06/07/2018 Ud. (dep. 11/10/2018) Rv. 274280 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Trascrizione – Necessità di attendere il deposito prima di proseguire il giudizio – Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274280-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, la prova è costituita dalle registrazioni, mentre la trascrizione costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, sicchè non vi sono preclusioni temporali con riguardo allo svolgimento delle operazioni peritali, né l'imputato può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa nel caso in cui l'istruttoria dibattimentale prosegua nelle more del deposito della relazione. (Fattispecie in cui il tribunale aveva conferito l'incarico al perito e proseguito nell'escussione dei testi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 496

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)