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Sez. 1, Sentenza n. 17346 del 11/04/2006 Cc. (dep. 18/05/2006) Rv. 233882 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Decorrenza del termine - Pronuncia della decisione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233882-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui sussistano le condizioni per revocare la sospensione condizionale, decorre dal momento in cui si sono verificate dette condizioni e non da quello in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio, e ciò sulla base sia del dettato letterale dell'art. 172, comma quinto, cod. pen. sia della ratio della disciplina della prescrizione, che, essendo ispirata all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, non può dipendere dalle contingenti determinazioni dell'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)