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Sez. 1, Sentenza n. 1441 del 28/02/2000 Cc. (dep. 16/05/2000) Rv. 216007 - 01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DI AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA CONDIZIONATI | Revoca dell'indulto condizionato - Estinzione della pena per decorso del tempo - "Dies a quo" - Individuazione.
Stato
decisa il 2000-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216007-01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DI AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA CONDIZIONATI

Nell'ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione. Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)