diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2389 del 12/03/1994 (Rv. 485674 - 01)

Procedimento civile - Riassunzione, in genere | Notificazione dell'atto riassuntivo e del decreto di fissazione dell'udienza alle parti costituite - Necessità - Estensione al contumace - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485674-01

Procedimento civile - Riassunzione, in genere

L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alle parti costituite e non anche al contumace, non rientrando tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 cod. proc. civ. per i quali è prescritta la notificazione al contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)