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Sez. 5, Sentenza n. 4767 del 09/03/2004 (Rv. 570898 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborsi I.V.A. - Pagamento parziale da parte dell'Amministrazione finanziaria - Imputazione del pagamento - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 1194 cod civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570898-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di ritardato rimborso dell'IVA da parte dell'Amministrazione finanziaria, le leggi tributarie, a differenza di quelle civilistiche, non contengono regole espresse sulla imputazione, al capitale o agli interessi, del <<rimborso parziale>> eseguito dall'Amministrazione debitrice. Infatti, la materia, che è oggetto di una speciale e minuziosa disciplina, incomparabile con quella civilistica, è stata apprestata dal legislatore in considerazione di esigenze connesse alle operazioni di liquidazione dell'imposta e a quelle degli uffici preposti allo svolgimento di complessi procedimenti restitutori; e il potere di accertare e liquidare la somma da restituire al contribuente è attribuito, in ragione della diversa natura dell'obbligazione tributaria, esclusivamente all'Amministrazione fiscale, senza che via sia alcuna possibilità d'intervento del creditore (in applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza di merito e respinto il ricorso del contribuente che mirava all'imputazione del pagamento ricevuto, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ., agli interessi e, per la parte eccedente, al capitale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)