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Sez. 5, Sentenza n. 10653 del 03/08/2001 (Rv. 548742 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Somma indebitamente versata e relativi interessi - Rimborso in tempi diversi - Disciplina sulla imputazione del pagamento ex art. 1194 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2001-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548742-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di rimborso di imposte non dovute, nel caso in cui la restituzione della somma versata per il pagamento dell'imposta e la corresponsione dei relativi interessi siano disposte dall'Amministrazione Finanziaria con distinti ordinativi di pagamento ed a distanza di tempo l'uno dall'altro, il pagamento "parziale" dell'Amministrazione finanziaria (nella specie prima tranche, essendo stati restituiti: con una prima tranche l'imposta indebitamente versata e con una seconda tranche gli interessi) non deve essere imputato prima agli interessi ai sensi dell'art. 1194, comma secondo, cod. civ., essendo la fattispecie regolata esclusivamente dalla "speciale" disciplina di cui all'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)