Sez. 5, Sentenza n. 3100 del 12/02/2014 (Rv. 629288 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IN GENERE | Accise sul gas metano - Unicità del debito annuale, sebbene frazionato in rate mensili - Conseguenze - Pagamento tardivo delle rate mensili precedenti e tempestivo delle successive - Configurabilità di autonomi adempimenti - Esclusione - Art. 1193 cod. civ. - Inutilizzabilità - Art. 1194 cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IN GENERE
Le rate mensili di versamento dell'accisa sul gas metano non costituiscono distinti adempimenti di autonomi debiti, ma modalità di pagamento di un unico debito annuale, così frazionato, come chiaramente desumibile dall'art. 26, comma 8, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (nel testo utilizzabile "ratione temporis"), sicchè, in ipotesi di mancata corresponsione di alcune di esse seguita dal tempestivo adempimento di quelle ulteriori, non è applicabile l'art. 1193 cod. civ., dovendo, piuttosto, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ., imputarsi i relativi importi agli interessi ed alle indennità maturatisi in relazione alle prime, e solo dopo al capitale, salvo il consenso del creditore ad una diversa imputazione. (Così statuendo la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto corretto, con riferimento a ciascun debito annuale di accisa lo scomputo, dai versamenti tempestivamente operati dal contribuente in relazione alle rate non ancora scadute, di importi corrispondenti ad interessi ed indennità maturati con riguardo a quelle rimaste impagate, con conseguente parziarietà e tardività "a cascata" dei menzionati adempimenti delle prime).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1194, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)