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Sez. 1, Sentenza n. 17185 del 14/11/2003 (Rv. 568157 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Obbligo - Modalità - Audizione personale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Audizione innanzi ad un componente del collegio - Rinvio d'ufficio dell'udienza - Comunicazione del rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568157-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore insolvente, in considerazione del carattere camerale e sommario del relativo procedimento, può essere garantito con differenti modalità, quali l'audizione del debitore da parte dal Tribunale o del giudice relatore, ovvero mediante l'attribuzione della facoltà di presentare scritti difensivi e documenti; tuttavia, una volta stabilite dal Tribunale le modalità di esercizio di detto diritto, devono essere osservate le regole che concernono la modalità scelta. Pertanto, nel caso in cui il Tribunale abbia disposto la convocazione dell'imprenditore innanzi al giudice designato per l'istruttoria prefallimentare, qualora l'udienza fissata a detto fine sia stata rinviata d'ufficio, senza che risulti annotato sul ruolo d'udienza alcun provvedimento di rinvio, all'imprenditore deve essere data comunicazione della nuova udienza fissata per l'audizione, dovendo ritenersi inapplicabile l'art. 82, disp.att., c.p.c. - in virtù del quale, se il giudice istruttore non tiene udienza nel giorno fissato questa deve intendersi rinviata d'ufficio alla prima udienza successiva - poiché quest'ultima norma non è applicabile al procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento, improntato da regole procedurali diverse dal rito ordinario, in considerazione delle esigenze di speditezza che lo connota e della sua natura inquisitoria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)