Sez. 1, Sentenza n. 2463 del 19/06/1975 (Rv. 376354 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - DIRITTI E DOVERI - RAPPORTO TRIBUTARIO - ESATTORE - DIFFERENZE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - DOMANDA DI RIMBORSO DEL TRIBUTO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - DELL'APPALTATORE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - DIRITTI E DOVERI - RAPPORTO TRIBUTARIO - ESATTORE - DIFFERENZE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - DOMANDA DI RIMBORSO DEL TRIBUTO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - DELL'APPALTATORE.*
Nel contratto di esattoria e trasferito al privato soltanto lo Esercizio del servizio di riscossione, sicche il rapporto tributario - salvo per quanto concerne la validita e regolarita degli Atti esecutivi posti in essere per la realizzazione del credito di imposta - continua ad avere per unici soggetti la pubblica amministrazione e il contribuente. Nel contratto di appalto, invece, sia esso a canone fisso o ad aggio, il rapporto tributario nasce soltanto fra l'appaltatore e il contribuente, nei confronti del quale il primo si presenta come l'unico vero ente impositore immediato e diretto e, cioe, l'unico titolare del rapporto, come si evince dal testo dell'art 78 RD 14 settembre 1931, n 1175. Ne consegue che, in ordine alle domande proposte dal contribuente per sentir dichiarare non dovuto in radice il tributo e ad ottenerne il rimborso, la legittimazione passiva spetta in ogni caso allo appaltatore delle imposte e non alla pubblica amministrazione concedente. (V 3040/71, mass n 354342).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)