Sez. 1, Sentenza n. 3040 del 29/10/1971 (Rv. 354342 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - APPALTO - DIRITTI E DOVERI - CONTENZIOSO - LEGITTIMAZIONE - POSIZIONE DELL'APPALTATORE - ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI DELL'APPALTATORE - OPPOSIZIONE AVVERSO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'APPALTATORE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - APPALTO - DIRITTI E DOVERI - CONTENZIOSO - LEGITTIMAZIONE - POSIZIONE DELL'APPALTATORE - ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI DELL'APPALTATORE - OPPOSIZIONE AVVERSO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'APPALTATORE.*
A norma del tu per la finanza locale, approvato con RD 14 settembre 1931, n 1175, il comune puo gestire direttamente il servizio di accertamento e riscossione delle imposte di consumo, ovvero puo concederlo in appalto. In questa seconda ipotesi l'appaltatore subentra in tutti i diritti ed obblighi del comune verso i contribuenti, e le facolta degli agenti nominati dall'appaltatore sono equiparate a quelle degli agenti del comune. L'appaltatore, pertanto, non e un semplice esattore delle imposte di consumo, ma gestisce, con tutti i diritti e gli obblighi del comune, l'intero servizio attinente a dette imposte, ancorche non possa compiere direttamente gli Atti relativi all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle imposte medesime, ne direttamente esercitare l'attivita di vigilanza e quella diretta alla scoperta delle trasgressioni, ma debba, per tali Atti, servirsi degli agenti da lui nominati. Questi ultimi, peraltro, anche nell'Esercizio di tali attribuzioni non possono considerarsi altrimenti che organi tributari di esecuzione, operanti per conto dell'appaltatore dal quale sono nominati. Ed e l'appaltatore che, essendo titolare dei diritti che in caso di gestione diretta del servizio spetterebbero al comune, cosi come puo direttamente agire in giudizio per la tutela dei diritti stessi, allo stesso modo e investito, in luogo del comune, della legittimazione passiva a resistere all'opposizione proposta dal contribuente contro l'atto d'ingiunzione di cui alla procedura prevista negli artt 5 - 29 della legge 14 aprile 1910, n 639, e dagli artt 145, comma secondo e terzo, e 147 della legge di registro, in relazione all'art 188 del regolamento 30 aprile 1936, n 1138. (nella specie, il ricorrente lamentava che i giudici di merito avessero ribadito, rispetto all'opposizione, la legittimazione passiva dell'appaltatore escludendo quella del comune, nonostante che l'ingiunzione dell'appaltatore risultasse emessa dal ' comune di Bolzano, ufficio imposte di consumò. La SC, nel rigettare il ricorso, ha enunciato i principi di cui in massima). (V 235'63; 442'60; 3242'59).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 5, Legge 30/04/1936 num. 1138 art. 319, Legge 30/04/1936 num. 1138 art. 284, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 76, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 29, Legge 30/04/1936 num. 1138 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)