Sez. 5 - , Ordinanza n. 36679 del 14/12/2022 (Rv. 666518 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Società estera - Stabile organizzazione in Italia - Divieto di doppie imposizioni - Art. 5, par. 4 e 5, della Convenzione Italia-Svizzera - Interpretazione - Ausilio del Commentario OCSE e delle sue modifiche. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In tema di imposte dirette, ai fini della definizione in termini sostanziali del concetto di stabile organizzazione personale, l'art. 5, par. 4 e 5, della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni va interpretato anche con l'ausilio del Commentario OCSE al relativo Modello convenzionale, tenendo conto dei cambiamenti ivi previsti che, successivi alla stipula della Convenzione, non derivino direttamente da sopravvenute modifiche dello stesso articolo nel Modello OCSE e riflettano l'evoluzione dell'interpretazione della disposizione tra i paesi membri.
Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162 com. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162 com. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 169 com. 7, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10 com. 1, Costituzione art. 117 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 75, Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 5 com. 4, Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 5 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)