Sez. 5, Sentenza n. 5524 del 01/03/2024 (Rv. 670848-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Divieto di doppie imposizioni - Art. 15 della Convenzione Italia-Kazakhstan - Reddito da lavoro percepito in Kazakhstan da residente in Italia - Potestà impositiva concorrente - Sussistenza - Limiti - Riconoscimento del credito d'imposta.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In materia d'imposte sul reddito, l'art. 15 della Convenzione tra Italia e Repubblica del Kazakhstan contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta a Roma il 22 settembre 1994 e ratificata con l. n. 174 del 1996, non esclude che il reddito percepito da un soggetto residente in Italia per il lavoro svolto in Kazakhstan, quale dipendente di una società di diritto kazako, pur essendo stato già tassato attraverso ritenute alla fonte nel Paese dove viene svolta la prestazione lavorativa, sia imponibile anche nello Stato di residenza del lavoratore e debba essere dichiarato, ferma la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le imposte corrisposte all'estero, mediante il meccanismo del credito d'imposta previsto dall'art. 165 del TUIR.
Legge 12/03/1996 num. 174, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)