Sez. 3, Sentenza n. 10314 del 28/05/2004 (Rv. 573260 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Cancellazione dal registro delle imprese - Conseguenze - Estinzione della società - Esclusione - Perdurante capacità processuale - Sussistenza - Citazione in giudizio della società cancellata - In persona dei liquidatori - Legittimità - Mancanza dei liquidatori - Nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. al fine di ricevere la notifica dell'atto - Necessità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non ne determina, "ipso facto", l'estinzione, tale effetto verificandosi solo in conseguenza della definizione di tutti i rapporti ancora pendenti. La società conserva, pertanto, in pendenza di una siffatta situazione, la sua piena capacità processuale, tanto attiva quanto passiva, e va evocata in giudizio in persona del suo liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale nominato ai sensi del disposto di cui all'art. 78 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)