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Sez. 3, Sentenza n. 6597 del 07/07/1998 (Rv. 517000 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE | Citazione - Società in liquidazione - Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione della società - Esclusione - Rappresentanza della società - Spettanza ai liquidatori - Riassunzione nei confronti dei liquidatori - Necessità - Riassunzione nei confronti dei soci o degli amministratori - Esclusione - Inammissibilità della riassunzione.
Stato
decisa il 1998-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517000-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE

La cancellazione dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità e non produce estinzione della società, la quale rimane in vita fino a quando non siano liquidati i rapporti derivanti dall'attività sociale o a questa connessi. In tale ipotesi la rappresentanza processuale della società spetta a norma dell'art. 2310 cod. civ. ai liquidatori, nei confronti dei quali deve essere riassunto il giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza pronunciata nei confronti della società, di guisa che è inammissibile la riassunzione nei confronti dei soci o degli amministratori della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2310, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2193, Cod. Civ. art. 2191, Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)