Sez. 1, Sentenza n. 2869 del 17/03/1998 (Rv. 513729 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Cancellazione dal registro delle imprese - Conseguenze - Estinzione della società - Esclusione - Perdurante capacità processuale - Sussistenza - Citazione in giudizio della società cancellata - In persona dei liquidatori - Legittimità - Mancanza dei liquidatori - Nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. al fine di ricevere la notifica dell'atto - Necessità - Dichiarazione di contumacia dell'ente non citato in persona dei predetti soggetti - Illegittimità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non ne determina, "ipso facto", l'estinzione, tale effetto verificandosi solo in conseguenza della definizione di tutti i rapporti ancora pendenti. La società conserva, pertanto, in pendenza di una siffatta situazione, la sua piena capacità processuale, tanto attiva quanto passiva, e va evocata in giudizio in persona del suo liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale nominato ai sensi del disposto di cui all'art. 78 cod. proc. civ., del tutto illegittima risultando, conseguentemente, la eventuale dichiarazione di contumacia dell'ente non citato in persona dei soggetti ora indicati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)