Sez. 1 - , Ordinanza n. 36595 del 14/12/2022 (Rv. 666458 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Ambito applicativo - Azione di ripetizione di indebito - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
Gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. cit. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa.
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)