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Sez. 2 - , Sentenza n. 28409 del 07/11/2018 (Rv. 651183 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità alle sole obbligazioni di fonte contrattuale - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651183-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, il decreto con cui la corte d'appello, nel liquidare l'indennizzo a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, aveva applicato il saggio degli interessi in misura pari a quello previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 2, Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)