Sez. 1, Sentenza n. 3323 del 29/05/1982 (Rv. 421290 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - RELAZIONE ADULTERINA DI UN CONIUGE - DOMANDA DELL'ALTRO CONIUGE PER IL MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA SEPARAZIONE - GIUSTIFICAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - RELAZIONE ADULTERINA DI UN CONIUGE - DOMANDA DELL'ALTRO CONIUGE PER IL MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA SEPARAZIONE - GIUSTIFICAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
La relazione adulterina di un coniuge, in situazione di separazione consensuale, non giustifica automaticamente la domanda dell'altro coniuge per il mutamento del titolo della separazione medesima, con pronuncia di addebitabilità, atteso che, dovendo essere valutata alla luce nel contesto dei rapporti fra coniugi separati, e tenendo conto della Mancanza della casa coniugale, può autorizzare il suddetto mutamento del titolo solo in riferimento alle specifiche circostanze e modalità del caso concreto. (V 1400/80, mass n 404944; (V 5796/78, mass n 395612).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)