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Sez. 3, Sentenza n. 41719 del 04/07/2024 Ud. (dep. 13/11/2024) Rv. 287109-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Delitto continuato - Estinzione in grado di appello del delitto inizialmente giudicato più grave - Inflizione della stessa pena per la regiudicanda satellite - Violazione del divieto - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287109-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione, in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato più grave, irroghi, per il delitto satellite successivamente divenuto più grave, la medesima pena inflitta dal primo giudice in relazione a quello estinto.

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)