Sez. 1, Sentenza n. 46533 del 11/10/2005 Ud. (dep. 20/12/2005) Rv. 232980 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Eliminazione del reato più grave - Nuova determinazione della pena - Superamento di quella applicata ai fini dell'aumento - Possibilità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Qualora il giudice di appello elimini il reato più grave al quale sono stati unificati altri nel vincolo della continuazione, deve procedere a una nuova determinazione della pena, per i reati residui, nel rispetto del divieto di "reformatio in peius", nel senso che non potrà applicare una pena superiore a quella precedentemente inflitta per tutti i reati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)