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Sez. 1, Sentenza n. 46533 del 11/10/2005 Ud. (dep. 20/12/2005) Rv. 232980 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Eliminazione del reato più grave - Nuova determinazione della pena - Superamento di quella applicata ai fini dell'aumento - Possibilità.
Stato
decisa il 2005-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232980-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Qualora il giudice di appello elimini il reato più grave al quale sono stati unificati altri nel vincolo della continuazione, deve procedere a una nuova determinazione della pena, per i reati residui, nel rispetto del divieto di "reformatio in peius", nel senso che non potrà applicare una pena superiore a quella precedentemente inflitta per tutti i reati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)