Sez. 6, Sentenza n. 15890 del 03/12/2013 Ud. (dep. 09/04/2014) Rv. 261528 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Applicazione del divieto - Criteri - Individuazione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), applica per il reato ritenuto più grave la pena pecuniaria che non era stata irrogata in primo grado, in quanto non prevista dalla legge per il reato individuato da quel giudice come più grave ma ritenuto insussistente in appello; né tale violazione sussiste se il giudice d'appello apporta, per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso, un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)