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Sez. U, Sentenza n. 957 del 18/04/1966 (Rv. 321908 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - NORME SULLE DISTANZE E ALTRE NORME DETTATE NELL'INTERESSE GENERALE - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - - AL RISARCIMENTO - ALLA DEMOLIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LICENZE IN DEROGA - IMPUGNATE NEI CONFRONTI DELLA PA O DEI PRIVATI - EFFETTI SULLA GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321908-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - NORME SULLE DISTANZE E ALTRE NORME DETTATE NELL'INTERESSE GENERALE - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - - AL RISARCIMENTO - ALLA DEMOLIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LICENZE IN DEROGA - IMPUGNATE NEI CONFRONTI DELLA PA O DEI PRIVATI - EFFETTI SULLA GIURISDIZIONE.*

Le norme dei regolamenti comunali edilizi le quali prescrivono una distanza tra costruzioni in misura diversa da quella stabilita dal codice civile, per l'esplicito disposto dell'art. 873 cod.civ., sono integrative del codice, il quale, rinviando ai regolamenti locali per tutto cio che riguarda le distanze nelle costruzioni, comprende l'intera disciplina predisposta da quelle fonti. Dalla violazione di tali norme, incidendo sui rapporti di vicinato, impongono mutue limitazioni per le proprieta contigue, deriva a favore del privato che si pretenda leso, un diritto soggettivo perfetto, la cui tutela e piena e si attua mediante la eliminazione dello stato di cose abusivamente creato e il risarcimento del danno che ne sia derivato. Dalle norme relative alle distanze vanno invece tenute distinte le regole di edilizia e di ornato pubblico dettate dalla legge speciale o dai regolamenti comunali per la soddisfazione di interessi di ordine generale, riferiti per lo piu ad esigenze di igiene e di estetica, e che per altro possono coincidere con l'interesse dei privati alla migliore utilizzazione dei loro edifici. Anche in tal caso, se e da escludere che queste norme sono integrative del codice civile, la loro violazione importa tuttavia, sempre che sussista la cennata convergenza di interessi, la lesione non di un mero interesse legittimo tutelabile dal giudice amministrativo, sibbene di un vero e proprio diritto soggettivo, esplicitamente riconosciuto dalla legge -art.872 cod.civ.-, con tutela limitata all'Azione risarcitoria, la quale, al pari di quella diretta alla reductio ad pristinum prevista per la violazione delle distanze, appartiene in ogni caso alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne questa puo venire meno per l'esistenza di una facolta di deroga, da parte della pubblica amministrazione, alle norme regolamentari edilizie, la quale, affievolendo il diritto del privato previsto dall'art 872, lo degraderebbe ad interesse legittimo.La giurisdizione del giudice amministrativo sussisterebbe in tal caso se il privato impugnasse la legittimita della deroga nei confronti della pubblica amministrazione, perche in siffatta ipotesi l'oggetto della controversia sarebbe la impugnativa di un atto amministrativo nei confronti diretti dell'autorita che lo ha emanato, al fine di conseguirne l'annullamento. Ove si tratti, invece, di una controversia sorta fra privati, in relazione all'attivita esercitata da uno di essi sulla proprieta a confine l'oggetto della lite rimane pur sempre l'accertamento, devoluto al giudice ordinario, della violazione del diritto di proprieta riferibile esclusivamente al soggetto che l, ha posta in essere, sia pure nell'Esercizio di una attivita autorizzata. In tal caso, l'atto amministrativo viene all'esame del giudice ordinario ai soli fini dell'accertamento incidentale della legittimita di esso e del riconoscimento dei suoi effetti nella dedotta violazione del diritto soggettivo del privato. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)