Sez. U, Sentenza n. 10495 del 09/10/1996 Ud. (dep. 06/12/1996) Rv. 206174 - 01
ENERGIA ELETTRICA - IN GENERE | Sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore - Reato di truffa ai danni dell'Enel - Sussistenza - Esclusione - Reato di furto - Configurabilità - Ragioni.
ENERGIA ELETTRICA - IN GENERE
La sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)