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Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 21/03/2014 Cc. (dep. 22/07/2014) Rv. 260281 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione personali e patrimoniali - Principio della reciproca autonomia - Accertamento della pericolosità attuale - Necessità - Esclusione - Accertamento della pericolosità al momento dell'acquisto del bene da confiscarsi - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260281-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

Il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali deve essere inteso nel senso che è consentito applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma è comunque necessario che tale pericolosità sia accertata con riferimento all'epoca dell'acquisto del bene oggetto della richiesta ablatoria.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 bis com. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)