Sez. 2, Sentenza n. 287 del 12/01/1980 (Rv. 403672 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - EFFICACIA - DEROGABILITA PER CONVENZIONE PRIVATA - IN TEMA DI DISTANZE LEGALI TRA LE COSTRUZIONI - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - EFFICACIA - DEROGABILITA PER CONVENZIONE PRIVATA - IN TEMA DI DISTANZE LEGALI TRA LE COSTRUZIONI - ESCLUSIONE.*
In materia di distanze legali tra le costruzioni, le Disposizioni contenute nei regolamenti comunali edilizi - a differenza di quelle contenute nel codice civile - trascendono l'interesse meramente privatistico, essendo dettate essenzialmente nell'interesse generale, e non tollerano deroghe convenzionali, le quali, se stipulate, sono invalide anche nei rapporti interni fra proprietari confinanti, ai quali e consentito unicamente, nel rispetto delle distanze fra le costruzioni, di accordarsi sulla ripartizione del relativo Obbligo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)