Sez. 2, Sentenza n. 5711 del 27/06/1987 (Rv. 454140 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In materia di distanze legali tra le costruzioni le Disposizioni contenute nei regolamenti comunali edilizi, a differenza di quelle contenute nel codice civile, trascendono l'interesse meramente privatistico essendo dettate essenzialmente nell'interesse generale e non tollerano deroghe convenzionali le quali se stipulate sono invalide anche nei rapporti interni fra proprietari confinanti, ai quali è consentito unicamente nel rispetto delle distanze fra le costruzioni di accordarsi sulla ripartizione del relativo Obbligo. (Conf 6512/80, mass n 410289; (Conf 287/80, mass n 403672).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)