Sez. 1, Sentenza n. 4970 del 28/05/1990 (Rv. 467422 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI DIFENSORE SUO DIPENDENTE - SPESE GIUDIZIALI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI DIFENSORE SUO DIPENDENTE - SPESE GIUDIZIALI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, qualora la autorità che ha emesso tale provvedimento sia stata rappresentata non da un funzionario delegato - come consentito dall'art. 23, quarto comma, legge 24 novembre 1981 n. 689 - ma da un difensore, ai sensi degli artt. 82 e 87 cod. proc. civ., il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 cod. proc. civ., comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)